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Trento, 23 novembre 2009
DISEGNO DI LEGGE
Modifiche alla legge provinciale
22 luglio 1980, n. 21 “Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della provincia autonoma in enti o istituti diversi”

RELAZIONE

Questa puntuale modifica alla legge provinciale 21/1980 che stabilisce i criteri ed i limiti per la nomina, da parte della provincia, di amministratori in enti e società, risponde ad una sollecitazione che proviene con sempre maggior insistenza da parte della “società civile” affinchè si ponga qualche limite agli incarichi e relativi compensi affidati a chi ha svolto plurimi mandati elettivi o percepisce per tali mandati svolti un vitalizio. Tale prassi, purtroppo, ha visto numerosi esempi talvolta anche a prescindere da specifiche competenze ed ha sollevato giuste rimostranze da parte dell’opinione pubblica.

Peraltro analoghe norme sono già state adottate dal Consiglio regionale per quanto riguarda le medesime problematiche e dalla vicina Provincia di Bolzano. Si tratta, dunque, di estendere anche alla Provincia di Trento quanto già abbiamo stabilito per la Regione, analogamente a quanto ha già fatto il Consiglio provinciale di Bolzano.

La modifica introdotta prevede che chi percepisce un vitalizio – in quanto ex consigliere regionale/provinciale, ex deputato o senatore del Parlamento italiano o ex deputato europeo - non possa percepire compensi qualora venga nominato amministratore o sindaco in enti o società puntualmente individuati dalla legge 296 del 2006 (legge finanziaria del 2007). Al fine di contenere quanto più possibile la prassi di nominare ec consiglieri, ex deputati o ex senatori quali amministratori di società pubbliche, alla fine del proprio mandato elettivo, è previsto che chi abbia ricoperto per quindici anni complessivi uno o più di tali mandati, non possa essere nominato in enti e società da parte della provincia nei cinque anni successivi all’ultimo mandato. Si ritiene, in questo modo, di non incentivare aspettative di “premi” di natura politica per chi ha svolto plurimi mandati elettivi, perpetuando tipici consuetudini da “casta” politica. Infine la norma tende a disincentivare una prassi che si sta sempre più consolidando, di nominare funzionari pubblici, spesso alti dirigenti, sia in attività di servizio, sia appena collocai in quiescenza, nei consigli di amministrazioni di enti e società. Si tratta di una abitudine difficilmente condivisibile sia perché in questo modo si finisce per retribuire eccessivamente pochi dirigenti pubblici, nella illusione che la stessa persona possa svolgere bene, oltre al ruolo di dirigente della Provincia anche quello di amministratore di società pubbliche collegate.

Cons. Roberto Bombarda

 

 

 

 


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1
Modifica dell’art. 5 della legge provinciale
22 luglio 1980, n. 21

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

“2. Le persone nominate dal Consiglio provinciale o dalla Giunta provinciale con incarichi di amministratore in enti pubblici di cui all’art.1, commi dal 725 al 734 della legge 296 del 27 dicembre 2006, non percepiscono per tali incarichi alcun compenso, se sono già titolari di un vitalizio derivante dall’appartenenza a un Consiglio provinciale rispettivamente regionale, al Parlamento nazionale o europeo. Ai titolari di vitalizi delle istituzioni summenzionate non possono essere conferiti incarichi di consulenza retribuiti dal Consiglio o dalla Giunta provinciale. Chi ha ricoperto la carica di consigliere regionale, o provinciale, o di deputato o senatore nel parlamento nazionale o di deputato europeo per un periodo complessivamente superiore a 15 anni, non può essere nominato dal Consiglio provinciale o dalla Giunta provinciale amministratore o sindaco in enti pubblici di cui all’art.1, commi dal 725 al 734 della legge 296 del 27 dicembre 2006, nei cinque anni successivi alla cessazione dell’ultimo mandato elettivo svolto.
3. I dipendenti pubblici, in servizio o in quiescenza, nominati amministratori o sindaci  in uno o più enti pubblici di cui all’art.1, commi dal 725 al 734 della legge 296 del 27 dicembre 2006, non possono percepire, annualmente e complessivamente, per gli incarichi ricoperti, compensi in misura superiore al 15% del trattamento economico ovvero di pensione in godimento su base annua.”

     

Roberto Bombarda

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